gianni farci nido in sardo cagliari sardegna

Sardo a scuola. Una azione concreta. Un Ordine del giorno da presentare in tutti i Consigli d’Istituto

Diego Portas Sollai, uno degli esponenti più attivi di “Spaciada sa Bregùngia”, il gruppo di papà e mamme che vuole un futuro di libertà linguistica per i loro figli, ha presentato nel Consiglio di Istituto in cui è rappresentante dei genitori un punto all’Ordine del giorno per chiedere l’inserimento nei moduli di iscrizione dell’istituto la opzione della scelta se avvalersi di una offerta formativa in cui si utilizzi il sardo e ci sia il sardo.

Chiunque sia interessato veramente può e deve fare lo stesso. Vi propongo il file in formato .doc alla fine del post, e qua sotto il testo dello stesso.

Ringrazio Diego Portas Sollai ed invito tutti i babbi e le mamme interessati/e ad unirsi e impegnarsi insieme.


Sardo a scuola – Bozza di ordine del giorno da presentare nel Consiglio di Istituto delle scuole di Sardegna

O.d.G.: Valutazione proposte per l’insegnamento della lingua sarda

PREMESSO CHE

“Al giorno d’oggi conoscere più di una lingua non è considerato insolito: le nostre società sono sempre più multilingui grazie alla mobilità delle persone e alle connessioni internazionali in un mondo globalizzato. Tuttavia vediamo la presenza ancora pervasiva di pregiudizi e incomprensioni sul multilinguismo, spesso in

tandem con la convinzione che alcune lingue siano utili e quindi debbano essere sostenute nell’apprendimento e mantenute nel tempo (l’inglese è l’esempio lampante), ma altre lingue – cosiddette ‘di minoranza’ – non abbiano lo stesso valore pratico e possano costituire un ostacolo dal punto di vista dei

percorsi educativi e dell’integrazione sociale.

La ricerca linguistica e cognitiva sul multilinguismo sta rivelando un quadro che contraddice i pregiudizi comuni e dimostra che il multilinguismo è non soltanto vantaggioso dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista dello sviluppo e della flessibilità del cervello: in poche parole, il multilinguismo in qualsiasi lingua ‘apre la mente’, indipendentemente dal prestigio sociopolitico delle lingue e dalla loro diffusione.

I vantaggi dell’avere più di una lingua simultaneamente attiva nel cervello sono stati dimostrati in ambiti diversi e connessi a comportamenti sia linguistici che più generali. Per esempio, i bilingui trovano più facile capire la prospettiva e il punto di vista degli altri, dato che fin da piccoli imparano che non tutti sono bilingui e bisogna scegliere una lingua invece dell’altra a seconda della persona con cui si parla. Altri studi hanno svelato un controllo più efficiente dell’attenzione nei bilingui, intesa come capacità di focalizzarsi su informazioni rilevanti e adattare l’attenzione in modo flessibile a seconda delle circostanze. È stato anche dimostrato che il bilinguismo può influire positivamente sulle abilità di ragionare sia sul linguaggio stesso (le

cosiddette abilità metalinguistiche) che in modo logico più generale, conferendo potenziali vantaggi in ambito scolastico, ma anche più globalmente per l’economia della società. Se quello che conta per poter avere questi benefici è gestire più di una lingua nel cervello e la ‘ginnastica cerebrale’ che ne consegue, il multilinguismo in qualsiasi combinazione di lingue – incluse le varietà dialettali e lingue di minoranza indigene e immigrate – va considerato come una risorsa che arricchisce non solo gli orizzonti culturali, ma anche le capacità sociali e cognitive degli individui.” Antonella Sorace Università di Edimburgo e Bilingualism Matters

  • Vista la grande risorsa immateriale che noi sarde e sardi abbiamo ereditato nella lingua sarda quale patrimonio culturale dell’umanità;
  • Visto l’Art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 10/12/1948 “Art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria onon autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.”;
  • Visto l’Art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
  • Visto l’Art. 6 della Costituzione italiana “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”;
  • Visti gli Artt. 2 e 4 della Legge n. 482 del 15/12/1999 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche: o Art. 2 comma 1. “In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.”; o Art. 4. comma 1 “Nelle scuole materne dei comuni di cui all’articolo 3, l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento”. “Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell’orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati”;
  • Visto l’Art. 17 “Insegnamento e utilizzo veicolare” della Legge regionale n. 22 del 2018 “Disciplina della politica linguistica regionale”: “La scelta se avvalersi dell’insegnamento della lingua sarda o del catalano di Alghero è esercitata al momento dell’iscrizione scolastica. L’opzione espressa mantiene la sua validità per la durata dell’intero ciclo scolastico e può essere modificata all’inizio di ciascun anno scolastico”;
  • Vista la Deliberazione della Giunta regionale n°44/35 del 04/09/2020 di approvazione del Protocollo di Intesa stipulato tra l’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, che ratifica le linee guida che definiscono i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche;
  • Visto l’Allegato della Deliberazione della Giunta regionale n°44/35 del 04/09/2020 contenente il Protocollo di Intesa tra l’Assessore alla Pubblica Istruzione e il Direttore Scolastico Regionale e le Linee guida per l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche: “Art. 5 Modalità di effettuazione della scelta se avvalersi dell’insegnamento della lingua. Come previsto dall’articolo 17, comma 4, l’opzione per l’insegnamento del Sardo, del Catalano di Alghero, del Sassarese, del Gallurese e del Tabarchino è espressa dai genitori al momento della iscrizione e vale per il triennio della scuola dell’infanzia, per il quinquennio della scuola primaria, per il triennio della scuola secondaria di I grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di II grado. Essa, secondo le norme in merito, può essere modificata all’inizio di ciascun anno scolastico. Le Autonomie scolastiche verificano e aggiornano i dati ad ogni inizio di anno scolastico in modo da aver sempre sotto controllo il numero degli studenti che richiedono l’insegnamento di tali materie. …”;
  • Vista la nuova comunicazione di richiamo del Servizio Lingua e Cultura Sarda che rimanda al Protocollo di Intesa tra l’Assessore alla pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO, SI CHIEDE DI DELIBERARE

per rendere vigenti e attuabili le indicazioni espresse nelle “Linee guida per l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche” in questo Istituto Comprensivo di XXXXX, e quindi di rendere possibile l’espressione di scelta di avvalersi dell’insegnamento della lingua sarda per le figlie e i figli, da parte dei genitori al momento dell’iscrizione.