A seguito della bocciatura del referendum costituzionale del dicembre 2016 le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno deciso di usufruire di quanto prevede l’art. 116, comma 3, della Costituzione, secondo cui “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione […]